Risarcimento diretto dei danni da sinistro

 

Nota Bene: Dal 1° febbraio 2007, entra in vigore la procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni. La CID è stata pertanto incorporata in una nuova convenzione (CARD).

La procedura CARD
 
 
(Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto - http://www.ania.it/card/)
 
 
Questa procedura consente, se si ha totalmente o in parte ragione in un sinistro con due soli veicoli coinvolti (non si applica se uno dei due è un ciclomotore, con targa antecedente al marzo 2006, o una macchina agricola), di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dal proprio assicuratore. Occorre tenere presenti le seguenti regole.
  • Compilare la Richiesta di Risarcimento Danni, e farla avere al proprio assicuratore (tramite Raccomandata AR).
  • L’applicazione è facilitata dall’utilizzo della constatazione amichevole o "Modulo Blu" (vedi immagine) .La denuncia è valida anche se presentata su carta semplice. Nel caso fosse utilizzato, il Modulo Blu va allegato alla Richiesta di Risarcimento dei danni.
  • Quest'ultima deve essere firmata da almeno da uno dei conducenti, assicurati da imprese aderenti. Il modulo Blu, avente la doppia firma abbrevia i tempi di risarcimento (30 gg. anzichè 60 gg).
  • In presenza di feriti, è sempre necessario prestare i primi soccorsi e richiedere l'intervento del 118 oltre a quello dei Vigili Urbani, della Polizia Stradale o dei Carabinieri.
  • L’intervento delle autorità è sempre consigliato quando non vi sia accordo circa l’attribuzione delle responsabilità tra i conducenti così da permettere la raccolta delle rispettive dichiarazioni.
  • In convenzione vengono gestite anche le lesioni del conducente e dei trasportati dalla stessa compagnia mandataria che risarcisce il danno al veicolo (assicurazione del veicolo che ha ragione nel sinistro), nonchè le cose trasportate. 
  • Il “Modulo Blu”, qualora venga utilizzato, deve essere compilato in modo chiaro e possibilmente in ogni sua parte e consegnato quanto prima al proprio assicuratore (2 copie spettanti a ciascun conducente).
 
 
Nel caso non fosse possibile disporre del "Modulo Blu", i conducenti coinvolti nell’incidente dovranno raccogliere comunque i seguenti dati:
  • data del sinistro
  • luogo del sinistro
  • tipo e targa dei veicoli coinvolti
  • Compagnia di assicurazione dell’altro veicolo (si può ricavare dal contrassegno di assicurazione)
  • cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e Codice Fiscale dei conducenti dei veicoli
  • generalità dei proprietari dei veicoli
  • descrizione dettagliata dell’incidente e dei danni materiali visibili
  • generalità di eventuali testimoni
  • generalità di eventuali feriti
  • autorità eventualmente intervenute
 
I conducenti possono, anche successivamente, recuperare il "Modulo Blu" presso il proprio assicuratore e compilarlo sulla base delle indicazioni raccolte. In caso di assoluta impossibilità di raccogliere la firma congiunta sul modulo, sarà necessario che tutte le informazioni comunque raccolte vengano consegnate al proprio assicuratore accompagnandole dalla propria versione dei fatti e dai nominativi di eventuali testimoni che possano confermare le dichiarate circostanze.